ATTI DI CITTADINANZA

 

 

CHI PUO' RICHIEDERE LA CITTADINANZA

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Prefettura

http://www.prefettura.it/parma/contenuti/41627.htm

 

RICHIESTA PER RENDERE GIURAMENTO DAVANTI AL SINDACO DEL COMUNE DI TORRILE IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI CITTADINANZA

Entro sei mesi dalla data di notifica del Decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura, deve essere reso giuramento davanti al Sindaco del Comune di Torrile. Per richiedere di rendere giuramento davanti al Sindaco occorre  prenotare per appuntamento.  Presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Torrile possono essere presentate le richieste per ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza e per il riacquisto o la rinuncia della stessa secondo le modalità di seguito riportate:

  • La concessione della cittadinanza può essere richiesta da un cittadino straniero che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge 5 febbraio1992 n. 91 rivolgendosi alla Prefettura di Parma  a cui va presentata l’istanza predisposta dal Ministero dell’Interno.
  • Il giuramento è obbligatorio per l'acquisizione della cittadinanza italiana.
  • A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani previa attestazione del Sindaco. L'Ufficio di Stato Civile procede a verificare la condizione di convivenza.
  • Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.

 

Costo

Non è previsto nessun costo, per l’attività dell’Ufficio di Stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

 

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO

I cittadini stranieri provenienti da tutti gli stati americani e dall’Australia con antenati italiani, residenti a Torrile, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza. La domanda può essere presentata da coloro che hanno un avo nato ed emigrato all’estero dopo la costituzione dello Stato italiano e che sono residenti a Torrile. Coloro che non sono residenti in nessun comune italiano devono fare la richiesta al consolato o all’ambasciata italiana all’estero. La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Torrile e la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata.

Costo

Non è previsto nessun costo, per l’attività dell’Ufficio di Stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

Normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992 n. 91 -Nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.38 del 15-2-1992 )
Circolare ministeriale K 28/1 del 08/04/1991
DPR n. 572 del 12/10/1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.2 del 4-1-1994 )
Testo legge cittadinanaza 91/1992 come modificato dal T.U. Bressa

RICHIESTA PER LA DICHIARAZIONE DI CITTADINANZA DEI CITTADINI DICIOTTENI NATI IN ITALIA  

I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita in età tra i 18 e i 19 anni che intendono assumere la cittadinanza italiana, devono prenotare un appuntamento presso l'Ufficio di Stato Civile per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art.4 Legge 5 febbraio 1992 n 91).

I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita in età tra i 18 e i 19 anni che intendono assumere la cittadinanza italiana, devono previo appuntameno  presso l'Ufficio di Stato Civile per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art.4 Legge 5 febbraio 1992 n 91).

Costo

Non è previsto nessun costo, per l’attività dell’Ufficio di Stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda e € 200,00 per tassa statale che va pagata solo quando l'ufficio Stato Civile ha verificato che ci siano le condizioni per rendere la dichiarazione di cittadinanza, non prima.

 

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO, RIACQUISTO O ESPRESSA RINUNCIA ALLA CITTADINANAZA ITALIALA

1) Dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana dei cittadini diciottenni nati in Italia
(vedi la scheda dedicata- Richiesta per la dicharazione di cittadinanza dei ittadini diciottenni nati in Italia

2) Dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della Legge n.91 del 1992 prevede i casi di riacquisto della cittadinanza italiana per gli ex-connazionali. In particolare riacquista la cittadinanza colui che dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. L'effetto del riacquisto è comunque automatico dopo un anno dalla data in cui l'ex-connazionale ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo non faccia una dichiarazione di rinuncia entro lo stesso termine.

Presso l’Ufficio Stato Civile possono essere presentate le dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana, previo appuntamento.

 

3) Dichiarazione di espressa rinuncia alla cittadinanza italiana

Per rinunciare all'effetto automatico di riacquisto della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza in Italia, come previsto sopra, l'ex-connazionale deve fare una espressa dichiarazione presso l'Ufficio di Stato Civile. La dichiarazione di rinuncia resa davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sarà iscritta nei registri pubblici e annotata sull’atto di nascita.

 

RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE-SANGUINIS”

 

Requisiti per richiedere la cittadinanza

Colui che non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita secondo le indicazioni della Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 del 08.04.1991.
Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritti nel registro della popolazione residente del Comune di Torrile.
Nell’ipotesi in cui sia residente all’estero occorre rivolgersi al consolato italiano nella circoscrizione di residenza.

In caso di figli minori conviventi

Il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l’automatico acquisto della cittadinanza italiana anche ai figli minori alla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e con esso conviventi.

Come richiedere la cittadinanza jure sanguinis

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’Ufficio di Stato

 

Sono previste 2 fasi

Prima fase: iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Torrile (nel caso il cittadino non sia già residente)

L’ufficiale di Stato Civile verificate le condizioni preliminari ed accertata la discendenza da avo italiano, in base alla documentazione fornita, redige un’attestazione in cui si indicano le generalità dell’interessato e dei figli minori, che gli sarà consegnata per la presentazione all’ufficio Anagrafe insieme ai documenti necessari per l’iscrizione anagrafica (L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e le Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2007 e n. 52/2007)

In particolare se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità di soggiorno, l’esibizione del “timbro Schengen” apposto sul documento di viaggio dell’Autorità di Frontiera.

Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso.

Seconda fase: domanda per il riconoscimento della cittadinanza

Una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, l’interessato presenta domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (in bollo da € 16,00), in cui indica gli elementi richiesti dalla Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 dell’8 aprile 1991.

Documentazione da allegare

1.     Atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero (rilasciato dal Comune italiano di nascita);

2.     Atti di nascita dei discendenti compreso quello del richiedente;

3.     Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;

4.     Atti di matrimonio dei discendenti compreso quello dei genitori del richiedente;

5.     Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione che attesta la non naturalizzazione straniera del’avo italiano emigrato dall’Italia (cioè che non acquistò la cittadinanza dello           Stato estero) anteriormente alla nascita del richiedente e del suo ascendente;

6.     Fotocopia del passaporto in corso di validità;

7.     Indicazione di eventuali figli minori e conviventi;

8.     Copia integrale dell’atto di nascita dei minori tradotta e legalizzata.

L’Ufficiale di Stato Civile, dopo aver verificato la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati, provvede ad acquisire le attestazioni consolari previste dalla suddetta circolare (documento rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana).
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge (salve le esenzioni previste)
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall’ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

 

Trascrizione dell’atto di nascita

Verrà fissato un ulteriore appuntamento in cui l’interessato sottoscriverà la trascrizione dell’atto di nascita.
Il procedimento sarà concluso dopo la comunicazione alle autorità competenti del riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

Normativa

Legge 91  del 05/02/1992 (art. 1) “Nuove norme sulla cittadinanza”
DPR 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,
Circolare ministeriale K 28/1 del 08/04/1991
D.L. n. 69 del 21/06/ 2013, art. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )