CERTIFICATI STORICI

Informazioni su persone che hanno avuto la residenza nel Comune, possono essere fornite esclusivamente tramite certificati anagrafici. Si tratta di certificati anagrafici di residenza e di famiglia, relativi a persone che hanno avuto, nel corso della loro vita, la residenza nel Comune di Torrile.

ll D.P.R. 1409/1963 (Legge archivistica) prevede un regime di consultabilità generale per i documenti anteriori all’ultimo settantennio. La soprintendenza archivistica dell’Emilia Romagna ha posto un quesito all’Ispettorato Centrale Servizi Archivistici del Ministero dell’Interno, il quale, in data 30/10/1996, ha risposto che la consultabilità degli atti di stato civile e anagrafe trova una specifica regolamentazione nell’Ordinamento di stato civile e nel Regolamento anagrafico.

Ne consegue che tali atti sono soggetti ad una secretazione “perenne”. L’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 ha poi introdotto un principio che sottrae gli atti dello stato civile alla secretazione perenne, prevedendo la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settantanni dalla loro formazione: è una regola dettata per gli atti di stato civile ma non applicabile agli atti anagrafici e non implica, “in nessun caso l’accesso diretto di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile” (Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile Ed. 2012) .

Possono essere richiesti da chiunque sia maggiorenne, e abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato, sulla base di quanto previsto dalla normativo sull'accesso alla documentazione amministrativa (Legge n.241/1990). "In caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “ (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241).

Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche, non potrà essere accolta in quanto tale richiesta non ha un fondamento giuridico e non è prevista dalla normativa anagrafica. A tal proposito si riporta quanto comunicato dal Ministro dell'Interno in data 2/12/2013: "In base alla normativa anagrafica, il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti,essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcun tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico n. 445 del 2000 (autocertificazione)".
 

VALIDITÀ DOCUMENTAZIONE RILASCIATA

I certificati anagrafici hanno validità sei mesi. Qualora contengano dati non soggetti a variazione hanno una validità illimitata. Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a atti, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi"

COSTO

€. 10,00 a foglio di famiglia diritto di ricerca per certificati storici relativi agli anni 1960 – 2000
€. 20,00 a foglio di famiglia diritto di ricerca per certificati storici relativi agli anni precedenti
N. 1 marca da bollo di €. 16,00 per ogni certificazione rilasciata

 

Normativa di riferimento
D.P.R.  n. 223 del 30 maggio 1989  - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. (GU n.132 del 8-6-1989 )

DPR 17 luglio 2015, n. 126 Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (15G00140) (GU n.188 del 14-8-2015)

CONTENUTI

Richiesta certificazioni storiche 
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