ELEZIONI - NOMINA PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

La nomina dei Presidenti di seggio, individuate tra le persone di cittadinanza italiana, iscritte a Torrile all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna.

Quando il Presidente è nominato ha l'obbligo di assolvere l’incarico.
Quando il Presidente nominato, senza giustificato motivo, rifiuti di assumerlo o non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio, si applicano nei suoi confronti le previste sanzioni penali.

Il Presidente nominato riceve la nomina a casa , emessa dalla Corte d'Appello, attraverso un messo notificatore.
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

La nomina si ottiene nel modo seguente:
Entro il ventesimo giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria, il Presidente della Corte d’Appello trasmette al Responsabile dell’Ufficio Elettorale l’elenco delle persone nominate Presidente di seggio.
L’Ufficio Elettorale provvede, poi, a notificare la nomina ai diretti interessati tramite i messi notificatori del Comune.

Se il Presidente nominato non può esercitare l’incarico per grave impedimento, deve informare immediatamente l’Ufficio Elettorale, compilando il modulo di rinuncia e restituendo il foglio della nomina.

Quando non si porta la rinuncia personalmente, ma si incarica qualcun altro, o si spedisce tramite fax o e-mail, occorre allegare anche la fotocopia del proprio documento di identità e la fotocopia della nomina.

Questa procedura di rinuncia non deve essere effettuata per posta.
 

Compiti e funzioni del Presidente di seggio:

  • riceve dall’Ufficio elettorale tutto il materiale occorrente per la votazione (bollo della Sezione, elenco degli elettori, manifesti contenenti i nominativi dei candidati, verbali di nomina degli scrutatori, designazioni dei rappresentanti di lista, schede elettorali, matite copiative, urne, etc.)
  • costituisce l'Ufficio elettorale di Sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori nominati ed il segretario, da lui stesso designato;
  • sceglie lo scrutatore che assolve anche la funzione di vicepresidente;
  • accredita i rappresentanti di lista eventualmente nominati presso il seggio;
  • sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di Sezione;
  • può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate in caso di disordini durante le operazioni elettorali;
  • decide (sentito il parere degli scrutatori) sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati;
  • durante le operazioni di scrutinio, si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze;
  • è responsabile della consegna all Sindaco dei plichi contenente i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria Sezione.

Durante lo spostamento del materiale elettorale dal seggio all'edificio indicato e gestito dall’Ufficio elettorale del Comune, il presidente può essere scortato dalla Forza Pubblica che al contempo garantisce da furti e sostituzioni delle schede scrutinate, e vigila l'operato dei pubblici ufficiali del seggio (presidente e segretario).
La Forza Pubblica è composta da Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani o altro personale militare che risiede presso il seggio durante le elezioni.

Altre competenze di maggior dettaglio contenute nella guida per i Presidenti di Seggio che il Ministero dell'Interno consegna insieme al materiale elettorale, sono:

  • timbra le schede elettorali in sede di costituzione del seggio (il giorno precedente alle elezioni);
  • sigilla con nastro adesivo porte e finestre dell'aula elettorale durante la chiusura serale del seggio, dal giorno precedente alle elezioni sino allo scrutinio;
  • garantisce una presenza di almeno tre persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il Presidente stesso oppure il vice;
  • consegna le schede all'elettore, le imbuca nell'urna;
  • in fase di spoglio elettorale, apre le schede e decide se sono valide, bianche o nulle. La decisione spetta al solo Presidente, sentiti gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti di lista presenti, ma senza una loro votazione in merito a schede bianche o nulle. Eventuali contestazioni di componenti del seggio o dei rappresentanti di lista sono riportate a verbale.

L'ufficio Elettorale rilascia al Presidente il libretto delle istruzioni per la conduzione della propria sezione elettorale.

Il libretto di istruzioni per le operazioni di conduzione della sezione elettorale è consultabile sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo www.interno.it.

Normativa 
Legge n. 53 del 21/03/1990- Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. (GU n.68 del 22-3-1990 )
DPR 16/5/1960 n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. (GU n.152 del 23-6-1960 - Suppl. Ordinario n. 1520 )
DPR 30/03/1957 n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. (GU n.139 del 3-6-1957 - Suppl. Ordinario )