INFORTUNIO SUL LAVORO

L'art. 54 del DPR 30 giugno 1965, n.1124, stabilisce che il datore di lavoro deve, nel termine dei due giorni, dare notizia all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di ogni infortunio sul lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

Nei Comuni ove non sia presente tale autorità, come nel caso del Comune di Castel Guelfo di Bologna, la denuncia deve essere presentata al Sindaco.

Il Ministero con propria circolare ha stabilito che il termine dei due giorni entro il quale il datore di lavoro deve inoltrare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza la denuncia prescritta dall'articolo sopra citato, debba decorrere dal momento in cui egli stesso sia venuto in possesso del certificato medico. L'obbligo di denuncia è prescritto quando l'inabilità al lavoro supera i tre giorni, condizione il cui accertamento spetta solo al medico.

Il titolare d'impresa artigiana che subisce un infortunio è tenuto ad effettuare la denuncia nei termini previsti (due giorni dalla data del primo certificato medico).

L'eventuale violazione di tale obbligo non è soggetta a sanzione amministrativa ma, se la denuncia è presentata con ritardo, l'indennità temporanea non viene erogata per il periodo che va dal secondo giorno successivo alla data dell'infortunio ai giorni di effettivo invio.

 

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore infortunato (dipendente, familiare coadiuvante o socio) deve:

- informare immediatamente il proprio datore di lavoro di ogni infortunio subito;

- inviare o presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico redatto dal medico che per primo gli ha prestato soccorso (ospedale, medico curante, ecc.)

Il lavoratore che invii in ritardo al datore il 1° certificato medico, attestante la prognosi relativa all'infortunio subito, perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti alla tardata comunicazione.

 

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO / ARTIGIANO TITOLARE

Il datore di lavoro e come tale anche il titolare di impresa artigiana, indipendentemente dalle sue personali valutazioni sull'infortunio subito dal proprio dipendente, o familiare coadiuvante o socio, o da se stesso se trattasi di artigiano titolare, deve denunciare all'INAIL, entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento dal 1° certificato medico con una prognosi superiore a tre giorni, l'infortunio occorso.

In presenza di un infortunio mortale, o se sia previsto pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all'INAIL (a mezzo fax o telegrafo) entro le 24 ore dall'infortunio medesimo.

La denuncia deve essere effettuata sul "modulo di infortunio" predisposto dall'INAIL, a cui deve essere allegato il primo certificato medico attestante la prognosi superiore a tre giorni.