DIRITTO D'INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'U.E. E LORO FAMILIARI - RICHIESTA DI RESIDENZA ED ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 30/2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei paesi memri dell'Unione Europea.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia e Liechtenstein, San Marino e Svizzera.
Per familiari si intendono:

  • coniuge
  • discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge 
  • ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
  • ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.
     

Soggiorno fino a tre mesi

(Art. 6 D.Lgs. 30/07)
Il cittadino dell'Unione e i suoi famigliari ( di cittadinanza dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I famigliari con cittadinanza NON dell'Unione devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto d'ingresso se previsto).
 

Soggiorno per più di tre mesi

(Art. 7 D.Lgs. 30/07)
Il cittadino dell'Unione e i suoi famigliari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, se intendono stabilire in Italia la dimora abituale, devono richiedere la residenza e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo decreto legislativo. (Art. 9 D.Lgs. 30/07)
I famigliari con cittadinanza NON dell'Unione devono chiedere alla Questura la carta di soggiorno per famigliari di cittadini dell'Unione (Art. 10 D.Lgs. 30/07)

 

Soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che hanno soggiornato legalmente (residenza continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) possono richiedere al comune di residenza l'attestato che certifica la loro condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. (Artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/07)
I famigliari con cittadinanza NON dell'Unione possono chiedere alla Questura la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei". (Artt. 14 e 17 D.Lgs. 30/07)
La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza. 
Sono previsti alcuni casi per cui i soggetti interessati maturano il diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art 15 del Decreto Legislativo n. 30/ 2007).
Tale diritto si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Documenti da allegare alla  richiesta di residenza

La documentazione da presentare per l'iscrizione anagrafica varia se il richiedente è:

1) Cittadino UE che lavora deve esibire:

  • documento valido per l'espatrio ( passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
  • documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata - dipendente o autonoma: contratto di lavoro, iscrizione camera di commercio o albi professionali, ecc.

Per i familiari UE del cittadino che lavora e che non hanno un autonomo diritto di soggiorno è necessario esibire:

  • documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio
  • documentazione che attesti di essere familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel proprio paese (tranne per i certificati plurilingue) o secondo le modalità stabilite dalle convenzioni internazionali vigenti tra i due paesi (es. apostille)
  • dichiarazione sostitutiva di vivenza a carico da sottoscrivere.

 

2) Cittadino UE che non lavora

Il cittadino UE che non lavora deve esibire:

  • documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
  • dichiarazione dell'interessato relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno. Per le risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale in corso (pari ad € 5.577)
  • documentazione di una copertura assicurativa che copra le spese sanitarie (modelli E106, E120, E121 o E109 rilasciati dallo Stato di provenienza oppure i modelli S1, S2, S3, DA1, A1)   o attivazione di  polizza assicurativa presso ente privato italiano o, se presso ente estero, con traduzione giurata dalla quale si possa evincere la copertura sanitaria sul territorio italiano

 

3) Cittadino UE che studia

Il cittadino UE che studia deve esibire:

  • documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
  • documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, no autocertificazione 
  • dichiarazione dell'interessato relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno. Per le risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale  per l'anno  in corso (pari ad € 5.577)
  • documentazione di una copertura assicurativa che copra le spese sanitarie (modelli E106, E120, E121 o E109 rilasciati dallo Stato di provenienzaoppure i modelli S1, S2, S3, DA1, A1) o attivazione di polizza di assicurazione presso ente privato italiano o, se presso ente estero, con traduzione giurata dalla quale si possa evincere la copertura sanitaria sul territorio italiano

 

4) Familiare UE, di cittadino indicato ai punti 2 e 3 che non ha un autonomo diritto di soggiorno

Il familiare UE, di cittadino indicato ai punti 2 e 3, che non ha un autonomo diritto di soggiorno dovrà:

  • esibire documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
  • documentare di essere familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel loro paese (tranne per i certificati plurilingue) o secondo le modalità stabilite dalle convenzioni internazionali vigenti tra i due paesi (es. apostille).
  • allegare una dichiarazione sostitutiva di vivenza a carico resa dall'interessato, se richiesta.
  • allegare una dichiarazione di disponibilità di risorse economiche sottoscritta dal cittadino dell'unione che provvede al mantenimento del familiare
  • esibire la documentazione di una copertura assicurativa che copra le spese sanitarie (modelli E106, E120, E121 o E109 rilasciati dallo Stato di provenienza oppure i modelli S1, S2, S3, DA1, A1) o attivazione di polizza di  assicurazione presso ente privato italiano o, se presso ente estero, con traduzione giurata dalla quale si possa evincere la copertura sanitaria sul territorio italiano

Per le risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale (aggiornato 01/01/2012):

  • € 5.577,00 per il solo richiedente
  • € 8.365,50 per il richiedente ed un familiare
  • € 11.154,00 per il richiedente e due familiari

per ciascun familiare in più si aggiunge all'importo calcolato il valore della metà dell'assegno sociale
 

5) Coniuge UE a carico di cittadino italiano

Il coniuge UE a carico di cittadino italiano deve esibire :

  • documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
  • certificato di matrimonio (se contratto all'estero tradotto e legalizzato) o secondo le modalità stabilite dalle convenzioni internazionali vigenti tra i due paesi (es. apostille)

 

6) Familiare extra UE a carico di cittadino dell'Unione

Il familiare extra UE a carico del cittadino dell'Unione per l'iscrizione anagrafica deve esibire :

  • documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
  • documenti che attestino la qualità di familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel loro paese (tranne per i certificati plurilingue)
  • carta di soggiorno di familiare UE rilasciata dalla Questura.

In Questura per ottenere la "Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'unione "  è richiesta la presentazione:

  • del passaporto (o documento equivalente) e, se richiesto, del visto di ingresso
  • di un documento attestante la qualità di familiare e, se richiesto, di familiare a carico
  • dell'attestato della richiesta di iscrizione anagrafica o del certificato di regolarità di soggiorno  del familiare Ue
  • della fotografia dell'interessato in quattro esemplari formato tessera

 

7) Altri familiari UE

Ogni altro familiare UE (escluso il coniuge, figli, genitori) di cittadino UE deve esibire:

  • documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
  • documenti che attestino la qualità di familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel loro paese (tranne per i certificati plurilingue)
  • documento rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine attestante che è a carico del cittadino UE oppure che era convivente nel Paese di provenienza oppure l'attestazione che gravi motivi di salute impongono l'assistenza personale del cittadino UE

 

8) Attenzione - regime transitorio

Il cittadino UE che ha presentato alla Questura, o alle Poste, richiesta di rilascio/rinnovo di titolo di soggiorno PRIMA DELL'11 APRILE 2007

Per l'iscrizione anagrafica deve esibire:

  • documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio) o carta di identità italiana se già iscritto anagraficamente
  • ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno (rilasciata dalla Questura o dalle Poste) 
  • autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di soggiorno richiesti dal Decreto Legislativo n. 30/ 2007.

 

9) Comunitario già iscritto in anagrafe alla data dell''11 APRILE 2007

I cittadini comunitari già  residenti  se hanno  presentato domanda (prima dell'11 aprile 2007) alla Questura per il rilascio  della carta di soggiorno o per il rilascio o rinnovo  del permesso di soggiorno  possono presentarsi  in anagrafe, con la ricevuta postale o della Questura, per chiedere il rilascio della certificazione di regolare soggiorno. L'ufficiale d'anagrafe accerterà presso la competente Questura l'avvenuta presentazione della documentazione e, riscontratane la regolarità, rilascerà all'interessato la certificazione attestante la regolarità del soggiorno. 
I cittadini comunitari già residenti che non abbiano  un titolo valido di soggiorno e non abbiano mai presentato alla Questura domanda per il rilascio  della carta di soggiorno  o del permesso  devono presentarsi all'anagrafe per richiedere il rilascio della certificazione di regolare soggiorno. 
Nel caso di trasferimento di residenza da altro Comune italiano il cittadino comunitario deve, all'atto della richiesta, presentare, come requisito per l'iscrizione anagrafica,  un titolo valido di soggiorno.   

10) Conservazione del diritto di soggiorno

Cittadino dell'Unione, lavoratore autonomo o subordinato,   conserva il diritto di soggiorno quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio
  • è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego
  • è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego
  • segue un corso di formazione professionale

 

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.(GU n.72 del 27-3-2007 )
D.Lgs. n. 32 del 28 febbraio 2008 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n.52 del 1-3-2008 )

 

CORRELATI DOCUMENTI

Domana di rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'U.E.
Domanda di rilascio attestazione di soggiorno permanente
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ della disponibilita’ di risorse economiche e/o della vivenza  carico
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stranieri
Dichiarazione sostitutia di certificazione per vivente a carico
Documentazione iscrizione anagrafica cittadini di stati appartenenti all'U.E.