UNIONI CIVILI

Due persone maggiorenni dello stesso sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. A tal fine, fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile di un Comune di loro scelta. Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:

  • il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
  • l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione, precisate nell'art. 1, comma 4, della legge 76/2016.
  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, comma 1, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso, lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto solo il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Della richiesta viene redatto apposito verbale (sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile e da entrambe le parti) nel quale si dà atto anche della data fissata per la costituzione dell'unione.
In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dal Municipio.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

L'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti in sede di verbale entro 15 giorni, dopo i quali, in caso di esito positivo, potrà essere ricevuta la dichiarazione costitutiva dell'unione. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente dalle parti e alla presenza di due testimoni e verrà registrata mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili.

Lo straniero che vuole costituire un'unione civile, deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di costituzione dell'unione civile, una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Nella dichiarazione potrà essere indicato dalle parti il regime patrimoniale della separazione dei beni; diversamente, in assenza di specificazione, il regime in essere sarà quello della comunione dei beni. 

Nella dichiarazione di costituzione dell'unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione. la parte può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune. 

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti: all'unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori: il comma 21, estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile. In caso di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120c.c.).

Le parti non possono derogare né a diritti né a doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.

 

Lo scioglimento dell’unione civile si attua nei seguenti casi:

1) Morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22 art. 1);

2) La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (comma 26 art.1), provoca lo scioglimento dell’unione civile; tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ( comma 27 art. 1).

3) Casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 ( sono i casi che permettono il divorzio);

4) Quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Il divorzio dell’unione civile,  funziona con le stesse modalità di un matrimonio, ma viene applicato il divorzio breve: bastano infatti tre mesi di separazione anzichè sei. Serve manifestare la volontà di separazione di una delle due persone manifestata davanti all’ufficiale di stato civile. In questo caso l’unione si scioglie dopo tre mesi dalla dichiarazione.

Normativa di riferimento

Legge n. 76 del 20 maggio 2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 76 del 2016

Parere Consiglio di Stato n. 1695 del 21 luglio 2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi. Parere sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante: Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio di stato civile ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76

Circolare Ministero dell'Interno n. 15 del 28 luglio 2016  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri dell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art.- 1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.

Decreto Ministro dell'Interno 28 luglio 2016 Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso