RICONCILIAZIONE

La riconciliazione dei coniugi è una ipotesi prevista dal Nuovo Ordinamento di Stato Civile, per cui i coniugi separati legalmente, la cui annotazione risulta a margine dell’atto di matrimonio, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza/omologa della separazione, senza l’intervento del giudice, rendendo all’Ufficiale di Stato Civile  una dichiarazione con la quale manifestano la loro volontà di riconciliazione ai sensi dell’art.157 del codice civile.

L’Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del comune dove è stato celebrato il matrimonio o quello di residenza degli sposi al momento del matrimonio, qualora l’atto di matrimonio sia stato trascritto.

La dichiarazione di riconciliazione dovrà essere annotata sull’atto di matrimonio.

Cosa si deve fare

A seguito del ricevimento della richiesta verbale con la quale i coniugi segnalano di essersi riconciliati, l’ufficiale di stato civile, dopo aver accertato la competenza, procede all’acquisizione/visione della copia integrale dell’atto di matrimonio, che deve riportare l’annotazione di omologa di separazione. Successivamente si fissa un appuntamento: entrambi i coniugi devono presentarsi all’ufficio di stato civile per rendere di comune accordo la dichiarazione, su apposito modulo, con l’indicazione della data di avvenuta riconciliazione.

L’ufficio forma un apposito atto sui registri di stato civile e provvede all’annotazione della riconciliazione a margine dell’atto di matrimonio.

Il cittadino può richiedere l’estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni.

Normativa

Codice civile art. 154-157
D.P.R. 396/2000 art.63 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (GU n.303 del 30-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 223 )
Circolare n.2 M.I. del 26/03/2001
DPR 445 del 28/12/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). (GU n.42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30 )