RICONOSCIMENTI

RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO

I genitori di figlio nato fuori del matrimonio posso effettuare il pre-riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza.
La dichiarazione può essere resa:

  • dalla sola madre; (Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell’art. 258 del Codice Civile)
  • dai due genitori insieme;
  • dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.

Documentazione da presentare per il pre-riconoscimento :

  • Documento di identità in corso di validità;
  • Certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza con indicate le settimane di gestazione.

Entro 10 giorni dalla nascita :va comunque resa dichiarazione di nascita esclusivamente presso l’ufficio di stato civile anche da uno solo dei genitori.

Documentazione da presentare al momento della nascita :

  • atto di pre-riconoscimento
  • attestazione di nascita rilasciata (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
  • documento di identità dei/del genitori/e in corso di validità.

Casi particolari :

IL RICONOSCIMENTO DEL MINORE STRANIERO

L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento recandosi personalmente presso l’Ufficio di Stato civile o telefonicamente.

Normativa

Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”.
Codice Civile.

 

RICONOSCIMENTO NATO FUORI DEL MATRIMONIO

 

Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio :

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla nascita.

Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita. (Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita ,o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto)

Tuttavia i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero dopo la nascita e precisamente :

1.     prima della nascita del bambino, (vedi scheda riconoscimento del nascituro)

2.     dopo la nascita del bambino

Nel caso in cui un solo genitore abbia provveduto al riconoscimento al momento della nascita l’altro puo’ riconoscere successivamente alla nascita.

La dichiarazione deve essere resa con il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.tale consenso puo’ essere prestato alla presenza di entrambi (o prima del riconoscimento).
Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto i 14 anni è necessario l’assenso del figlio stesso.

 

L’attribuzione del cognome al figlio cittadino italiano nato fuori del matrimonio

 

Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome del padre.(anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana deriva al minore dalla madre).

Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo.

Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla nascita la decisione in merito al cognome spetta esclusivamente al tribunale ordinario al quale i genitori dovranno rivolgersi autonomamente con specifica richiesta, motivata e assistiti da un legale.

Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva resa all’Ufficiale dello Stato Civile.

Normativa

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000