Riconoscimento sentenze straniere

In Italia la sentenza è un provvedimento emanato dal giudice allo scopo di risolvere una conflitto, ristabilire un diritto, imporre un risarcimento, in ogni caso è un provvedimento del giudice.
Vengono invece considerate sentenze straniere anche i provvedimenti emanati da autorità non avente natura giurisdizionale, ma che svolge anche funzioni giurisdizionali e il provvedimento ha le stesse caratteristiche sostanziali della sentenza emessa in Italia da un Giudice.
In passato le sentenze straniere erano delibate dalla Corte d’Appello, la quale stabiliva se queste potevano essere riconosciute nel nostro ordinamento.
La Legge 31 Maggio 1995, n. 218, ha attribuito questa competenza all’Ufficiale di Stato Civile, il quale deve quindi verificare se tali provvedimenti stranieri hanno i requisiti per essere riconosciuti validi e quindi trascritti in Italia.
La normativa che l’Ufficiale di Stato Civile deve applicare per valutare la riconoscibilità o meno della sentenza straniera nel nostro ordinamento varia in funzione dell’oggetto della stessa e del Paese in cui è stata emessa.
Esistono infatti Regolamenti Comunitari per i Paesi UE e Convenzioni Internazionali che disciplinano tale materia. 


Modalità di richiesta: 
La sentenza straniera deve essere presentata dall’interessato direttamente o tramite un procuratore munito di apposita delega, oppure può essere trasmessa dall’Autorità Consolare all’Ufficiale di Stato Civile competente. 
Per esempio:

  • in caso di sentenza di separazione o divorzio è competente l’Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è stato celebrato o trascritto l’atto di matrimonio.
  • in caso di sentenza di disconoscimento/riconoscimento di paternità è competente l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero dell’interessato.

Documentazione da allegare: 
La sentenza, così come qualsiasi altro documento proveniente dall’estero, deve essere tradotta in lingua italiana, con la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dall’Autorità Consolare o da un traduttore ufficiale, la cui firma deve essere legalizzata dalla stessa Autorità Consolare. 
Inoltre deve essere presentata nella versione integrale e legalizzata dall’Autorità Consolare competente, salvo specifiche Convenzioni o Regolamenti Comunitari in materia.

Normativa di riferimento:

  • Legge 31 Maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
  • DPR 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”

 

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