TESSERA ELETTORALE

 

La tessera è un documento personale che si deve conservare in quanto serve per 18 consultazioni elettorali o referendarie.

La tessera deve essere esibita al Presidente di Seggio a ogni elezione insieme a un documento d'identificazione (Carta d'identità, Passaporto o altro documento equipollente). A ogni elezione, sulla tessera, verrà apposto un timbro per certificare l'avvenuta votazione da parte dei componenti del Seggio Elettorale in cui si è votato.

Modalità per il rilascio

L'iscrizione nelle liste elettorali del comune di Torrile avviene, principalmente, per i seguenti motivi:

  • raggiungimento del 18° anno di età
  • trasferimento da un altro Comune della Repubblica Italiana
  • acquisto di cittadinanza

a seguito dei quali l’Ufficio Elettorale rilascia la tessera elettorale, secondo le modalità sotto riportate.

Cambio di residenza, maggiore età, acquisto cittadinanza

Al momento dell'iscrizione nelle liste l'Ufficio Elettorale invita l'elettore, con una lettera al proprio domicilio, a presentarsi presso l'Ufficio per ritirare la nuova tessera elettorale, (in caso si cambi residenza occorre riconsegnare quella già posseduta rilasciata da altri Comuni).
Potrà recarsi all'Ufficio Elettorale un familiare, appartenente allo stesso nucleo familiare, purché munito della vecchia tessera elettorale del soggetto interessato oppure altra persona purchè munita di delega firmata dall'interessato, accompagnata da copia del documento dello stesso, e vecchia tessera elettorale.

Cambio di indirizzo

Se si cambia l'indirizzo in ambito comunale l'Ufficio Elettorale provvederà a inviare un'etichetta da apporre sulla tessera, con l'indicazione del nuovo indirizzo e della nuova sezione elettorale.
Quando si cambia il proprio indirizzo all'interno della stessa via o nelle immediate vicinanze spesso la sezione presso la quale si vota rimane la stessa. In questo caso non si riceve alcuna etichetta e la tessera è corretta anche con l'indirizzo vecchio. In caso di dubbio è sempre possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale.

Smarrimento, furto o deterioramento tessera

Nel caso di  smarrimento,  furto o deterioramento ci si deve recare personalmente all'Ufficio Elettorale;  poiché va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, occorre la presenza dell'interessato. 
Qualora questo non potesse presentarsi personalmente, e' sempre possibile che una terza persona consegni l'apposito modulo e lo riporti, compilato e sottoscritto dall'interessato con allegata una fotocopia del documento di identità dell'interessato stesso

Elettori affetti da grave infermità

Gli elettori affetti da gravi infermità fisiche, impossibilitati in modo permanente a esercitare  il proprio voto senza l'aiuto di un accompagnatore che li assiste all'interno della cabina elettorale, possono presentare all'Ufficio Elettorale apposita certificazione sanitaria attestante tale condizione rilasciata dall'Azienda USL di Parma, Servizio Sanità Pubblica,  al fine di ottenere la relativa annotazione del diritto di voto assistito sulla tessera elettorale. 
E' necessario quindi presentarsi, anche non personalmente, muniti della tessera elettorale dell'interessato, di un suo documento d'identità e della certificazione medica sopradescritta.
 

Scadenza

La tessera elettorale vale per diciotto consultazioni elettorali. 
Quando gli spazi per i timbri sono completati si deve richiedere una nuova tessera all'Ufficio Elettorale, riconsegnando quella completa.

Tempi di rilascio

  • Smarrimento, furto o deterioramento: rilascio immediato
  • Nuova iscrizione nelle liste elettorali: attendere la lettera d'invito dell'Ufficio, dopodiché il rilascio è immediato.

 

Normativa di riferimento

Legge  30 aprile 1999, n. 120 art. 13 - Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (GU n.101 del 3-5-1999 )
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120. (GU n.249 del 24-10-2000 )

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